Al via le sanzioni per le violazioni sui gas fluorurati
Il 12 aprile 2013 entra in vigore il D.Lgs. 26 del 5 marzo 2013, recante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013. Il decreto regolamenta i provvedimenti per coloro – produttori, installatori e proprietari di impianti di refrigerazione, condizionamento, antincendio e pompe di calore – che violano le disposizioni previste dalle normative (DPR 27 gennaio 2012, n. 43) in materia di regolamento sulla gestione dei gas fluorurati. Specificatamente esse riguardano gli obblighi in materia di: contenimento delle perdite di gas fluorurati; recupero di gas fluorurati; certificazione delle imprese; trasmissione delle informazioni; etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature; divieti d’uso; immissione in commercio; iscrizione al Registro dei Gas Fluorurati.
I gas fluorurati sono gas che non esistono in natura ma sono stati sviluppati a fini industriali; contribuiscono all’1,5% delle emissioni dei paesi industrializzati (dato UE) e sono particolarmente dannosi perché possono rimanere nell’atmosfera per migliaia di anni contribuendo all’incremento dell’effetto serra. Le disposizioni normative riguardano le attività con impiego di alcuni gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, ed in particolare:
- gli idrofluorocarburi (HFC) utilizzati a fini di raffreddamento e refrigerazione, inclusa l’aria condizionata;
- i perfluorocarburi (PFC), emessi durante la manifattura dell’alluminio ed utilizzati nell’industria elettronica;
- l’esafluoro di zolfo (SF6), utilizzato anch’essi nell’industria elettronica
Il Registro dei Gas Fluorurati regolamenta le professionalità (imprese e persone) connesse alla gestione dei gas fluorurati ad alto impatto ambientale. La sua gestione è affidata alle Camere di commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni di legge sono prevalentemente amministrative di natura pecuniaria e variano da 500 euro fino a 150 mila euro in relazione alla gravità della condotta (controllo dell’uso degli HFC, dei PFC e dell’esafluoruro di zolfo, tenuta del registro di impianto). I produttori che immettono in commercio prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra o violano le norme sul controllo dell’uso di esafluoruro di zolfo possono essere puniti anche con l’arresto da tre mesi a nove mesi.
Il 12 aprile 2013 è anche la data termine per l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale da parte delle persone e delle imprese che svolgono attività su apparecchiature e impianti contenenti i gas fluorurati ad effetto serra (di cui ai Regolamenti CE 303/2008 e 304/2008).
La Unioncamere fa sapere che per le iscrizioni delle imprese, anche se non è ancora conclusa la pratica inerente alle persone utilizzate e quindi manca ancora il relativo certificato (provvisorio o definitivo), onde rientrare nel termine del 12 aprile, è sufficiente che venga avviata tramite il sistema telematico la pratica di iscrizione dell’impresa entro le ore 23.59 del 12 aprile 2013. L’avvio dell’iscrizione consentirà di tracciare, grazie alla marca temporale assicurata dalla firma digitale dell’utente, la data di avvio della pratica alla quale viene associato il rilascio di un apposito numero identificativo; nel momento in cui la persona sarà in possesso del certificato provvisorio, potrà essere completata e trasmessa anche la richiesta di iscrizione relativa all’impresa. In caso di mancata iscrizione la sanzione prevista varia da 1.000 a 10 mila euro.