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La certificazione energetica degli edifici

La Certificazione Energetica è lo strumento di controllo del livello di qualità energetica di un edificio, ovvero dell’efficienza energetica, la quantità di energia richiesta dall’edificio o che si prevede richieda per soddisfare i suoi bisogni energetici.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) – fino al 2013 definito Attestato di Certificazione Energetica (ACE) – è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E’ uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell’ acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico.

Secondo la normativa vigente, in particolare nel D.M. 26/06/2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e nel DM in conformità alla direttiva europea, l’APE va realizzato dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Dal Gennaio 2012 negli annunci innobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kwh/mq anno).

Il valore di prestazione energetica

L’ indice di prestazione energetica indica quanta energia viene consumata affinchè l’edificio (o l’unità immobiliare) raggiunga le condizioni di comfort secondo i servizi energetici presi in considerazione dal tipo di immobile. Questo valore della prestazione energetica viene riportato

La targa energetica è il grafico che riporta tutte le classi energetiche, per un totale di 8 valori da G (basso risparmio) ad A+(alto risparmio).

In particolare:

  • Classe A – l’edificio ha un’elevata efficienza energetica con impianti di riscaldamento e climatizzazione di basso consumo e presenta un ottimo isolamento termico;
  • Classe C – l’edificio rispetta le normative, anche se necessita di interventi per ridurre il dispendio energetico;
  • Classe G – l’edificio presenta elevati consumi energetici.

La targa energetica è oggi utilizzata per indicare i consumi degli elettrodomestici, delle lampadine e della maggior parte delle apparecchiature che consumano energia. Con l’APE viene introdotta la targa energetica anche per gli immobili.

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La redazione dell’APE

L’APE viene redatto da un “soggetto accreditato” chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Dal 1 Ottobre 2015 la normativa promuove di redigere gli APE secondo organizzazione, controllo e metodi nazionali.

Il certificatore energetico è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra. Egli effettua un’analisi energetica dell’immobile, valuta le caratteristiche delle murature e degli infissi, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. L’ APE va conservato con il libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario o al locatario.

L’attestato di certificazione energetica è valido 10 anni, salvo le successive opere edilizie atte a modificare l’efficienza energetica dell’edificio. Per questo motivo, all’atto della redazione del documento di certificazione energetica vengono valutati:

  • la zona geografica e l’orientamento;
  • la superficie dell’unità abitativa;
  • l’isolamento del tetto, pareti e serramenti;
  • gli impianti di riscaldamento e climatizzazione;
  • la presenza di sistemi solari o fotovoltaici.

Finalità della certificazione energetica

L’APE è obbligatorio per legge. Premesso ciò, esso è uno strumento utile per: 1) valutare la convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici; 2) consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci.

Nonostante per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l’APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare:

  • aumento del valore di un immobile con consumi energetici bassi al momento della vendita o dell’affitto.
  • risparmio sulla bolletta e maggior comfort di una casa realizzata con i dettami dell’ edilizia ad alto risparmio energetico.
  • rncentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da anidiride carbonica CO2.

Sicuri in casa

Statistiche delle forze dell’ordine hanno dimostrato che un sistema di allarme ben strutturato e sottoposto a manutenzione periodica rende le persone meno soggette a diventare vittima di furti nelle abitazioni. Ma come scegliere il sistema di allarme giusto per la propria casa?

Vediamo quali tipi di sistema di allarme esistono ed altri elementi utili da considerare per una scelta ottimale.

Il sistema migliore per la propria casa dipende dalle preferenze personali, dal budget che si intende investire, dal luogo in cui si vive, dalla tipologia di casa e da quale livello di protezione si desidera.
Una considerazione chiave è: cosa vuoi che accada nel momento in cui scatta l’allarme? Gli allarmi con la sola sirena fanno molto rumore ma non contattano alcuna persona (proprietario o polizia).

Un sistema con combinatore telefonico, invece, quando l’allarme si attiva contatta automaticamente te e altri familiari o amici designati. Utilizzando l’adsl è possibile arricchire ulteriormente il sistema con un apparato di sorveglianza visivo attraverso telecamere, che è possibile visualizzare tramite qualsiasi dispositivo tipo smartphone, tablet e pc. In alternativa a tutto questo, si può decidere per un contratto di sorveglianza, per cui si paga mensilmente o annualmente una ditta specializzata per intervenire o chiamare la polizia nel caso in cui scatti l’allarme.

I costi variano a seconda del diverso sistema di allarme. Contattaci per avere un preventivo gratuito ed ottenere l’offerta migliore in base alla tua abitazione.

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Allarmi con fili o senza fili?

Gli allarmi wireless (senza fili) appaiono esteticamente più gradevoli, sono generalmente più semplici da installare e possono essere rimossi con più facilità in caso di trasloco. Utilizzano sensori a batteria che comunicano con un pannello di controllo utilizzando segnali radio.

Sebbene questo tipo di allarmi possa essere più economico da installare professionalmente e puoi personalizzarli da solo, i componenti di per sé sono solitamente più costosi. D’altro canto i sistemi filari (con fili) necessitano di essere installati da un tecnico professionista, perché i fili vanno messi sottotraccia, pertanto il costo del lavoro di installazione è maggiore.

Contattaci per maggiori dettagli sui costi dei dispositivi e sui costi di installazione: siamo a disposizione per chiarimenti sulle diverse proposte ti sistema di allarme e per un preventivo gratuito.

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Energia: agevolazioni per il 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto numerose novità in tema di energia ed efficienza energetica, a partire dalle detrazioni IRPEF al 50% per chi compra dal costruttore case nuove in classe A o B, passando per l’estensione del credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi, arrivando all’esenzione per le imprese dall’accisa sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La proposta dell’ANCE di concedere una detrazione fiscale a chi compra dal costruttore abitazioni nuove ad alta efficienza energetica è stata approvata, pertanto sull’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici ci sarà una detrazione fiscale del 50%. Come avviene per il Bonus ristrutturazioni, anche in questo caso lo sconto fiscale verrà ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

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È stata prorogata al 65% per tutto il 2016 anche la detrazione fiscale nota come “ecobonus”, relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli immobili, che vale anche per varie spese di efficientazione energetica, ad esempio installazione di impianti solari termici, pompe di calore, caldaie a biomassa, tende solari.

Inoltre la Legge di Stabilità 2016 prevede che siano esenti dall’accisa sull’energia elettrica prodotta gli impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni o consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all’Enel.

Scarica il testo completo della Legge di Stabilità 2016

Reading Clubs to Overcome Intercultural Divide: Newsletter #3

Il progetto Grundtvig Partnerships “Reading Clubs to Overcome Intercultural Divide” è entrato nella sua fase finale. Con il primo semestre 2015 cominciano a chiudersi i lavori impostati nei mesi precedenti e iniziati a settembre 2013. Nel mese di giugno sarà organizzato il meeting finale a Narva (Estonia). Nel frattempo in ciascun Paese partner vengono realizzati eventi culturali basati sulla lettura con lo scopo della promozione e formazione delle competenze interculturali: i reading clubs e il National Reading Day. Sarà un’occasione di scambio e transnazionalità anche la giornata mondiale del libro proclamata come ogni anno dall’Unesco per il 23 aprile.

È disponibile la Newsletter n°3 del progetto.

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Purificare l’acqua con il coriandolo

Al 246esimo Meeting ed Esposizione Nazionale della Società Chimica Americana nel menù del giorno è stato proposto un ingrediente favorito della cucina messicana, sud-asiatica e di altre cucine speziate – il coriandolo – quale modo nuovo e poco costoso per purificare l’acqua potabile.

Douglas Schauer, riportando una ricerca svolta dagli studenti di un College, ha dichiarato che il coriandolo, conosciuto anche come prezzemolo cinese o cilantro, promette bene come nuovo “bioassorbente” per rimuovere dall’acqua contaminata piombo ed altri metalli pesanti potenzialmente tossici.

Sostiene Schauer che il coriandolo potrebbe sembrare troppo costoso per essere utilizzato nella decontaminazione di grandi quantità di acqua per bere e cucinare, tuttavia questa pianta cresce spontanea in numerosissimi Paesi che hanno problemi con l’inquinamento dell’acqua da metalli pesanti. È pertanto facilmente disponibile, economico e ha una buona prospettiva di rimuovere alcuni metalli come piombo, rame e mercurio, che possono essere nocivi alla salute umana.

Coriandolo

I metodi convenzionali per rimuovere i metalli pesanti dall’acqua, come i trattamenti con carbone attivo (usato nei filtri dei purificatori domestici di acqua) o altre tecnologie più avanzate come le resine a scambio ionico, sono molto efficaci. Tuttavia possono essere molto costosi per essere utilizzati nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto nelle aree rurali. Il bisogno di costi più bassi e di alternative sostenibili ha promosso la ricerca sui bioassorbenti. Questi materiali naturali, che vanno dai microbi alle piante, afferrano i metalli pesanti in modalità che includono sia l’assorbimento che l’adsorbimento.

«Il nostro obiettivo è trovare dei bioassorbenti che gli abitanti dei Paesi in via di sviluppo possono ottenere con poco o nulla», spiega Scahuer. «Quando il filtro nella caraffa di purificazione dell’acqua deve essere cambiato, possono andare fuori, raccogliere un mazzetto di coriandolo o di qualche altra pianta, e rapidamente c’è un nuovo filtro pronto per purificare l’acqua.»

Schauer, che è ricercatore all’Ivy Tech Community College, ha reclutato i suoi studenti in questa ricerca; insieme hanno lavorato con altri scienziati dell’Università Politecnica Francisco I Madero a Hidalgo. Spiega Schauer che il Messico non ha un sistema per filtrare i metalli pesanti dall’acqua, ma il coriandolo cresce spontaneo in grandi quantità. I loro esperimenti su piccola scala hanno indicato che il coriandolo può essere più efficace del carbone attivo nel rimuovere metalli pesanti come il piombo.

Il segreto del coriandolo può risiedere nella struttura delle pareti esterne delle microscopiche cellule che costituiscono la pianta. Esse hanno un’architettura ideale per assorbire i metalli pesanti. Altre piante, inclusi i cugini del coriandolo come il prezzemolo, hanno caratteristiche simili e sono potenzialmente in grado di lavorare come bioassorbenti. Schauer ritiene che i bioassorbenti come il coriandolo potrebbero essere confezionati in pacchetti simili alle bustine del tè, in cartucce filtro riutilizzabli o anche in palline da infusione e venire così utilizzate per rimuovere i metalli pesanti.

Fonte: American Chemical Society (ACS). “Cilantro, that favorite salsa ingredient, purifies drinking water.” ScienceDaily, 12 Sep. 2013. Web. 20 Sep. 2013

Polizza RC professionale: obbligo dal 15 agosto 2013

Dal 15 agosto 2013 tutti i professionisti (eccetto i medici, per i quali il termine è prorogato al 15 agosto 2014) dovranno possedere un’assicurazione professionale. Qualsiasi professionista che esercita attività (ed è dunque iscritto ad un Ordine professionale) ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi dal suo lavoro e di comunicare al cliente il massimale e gli estremi della polizza stessa.

L’art. 1 della proposta di legge, assegnata il 9 gennaio 2008 in sede referente alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive di Montecitorio, recante “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per coloro che esercitano libere professioni” si apre con: Chiunque esercita un’attività in regime libero-professionale è soggetto all’obbligo dell’assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall’esercizio di tale attività. Il provvedimento ha lo scopo di regolamentare in modo organico la responsabilità civile dei liberi professionisti iscritti ad albi od ordini professionali.

Dopo 5 anni e mezzo (trascorso che parla da solo sulla rapidità della legislazione italiana) sembra che si sia giunti ad una conclusione dell’iter. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, dal 15 agosto 2013 i professionisti che lavorano in ambito privato, al momento di assunzione di un incarico, dovranno possedere una polizza professionale (art.3 del D.L. 138-2011  e art.9 del D.L. 1-2012). L’obbligo scatta in virtù del D.P.R. 137/2012  “Riforma delle professioni”. L’onere di stipula di una polizza serve per assicurare il risarcimento al cliente per eventuali danni provocati da un professionista, ma ha anche l’utilità di proteggere il patrimonio di quest’ultimo. Nel settore pubblico l’obbligo già esiste da tempo per professionisti esterni e per diversi incarichi.

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La legge non specifica quali dovranno essere le caratteristiche della polizza da sottoscrivere, la Riforma delle Professioni (D.P.R. 137/2012) stabilisce solo che “il professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. L’idoneità è rimessa alla scelta del professionista, e definita in sede contrattuale, con la definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc..).

Un professionista deve essere in grado di scegliere una buona soluzione in base all’attività svolta, facendo attenzione che la polizza copra tutti i possibili danni che l’esercizio della propria attività possa causare. Le polizze in genere prevedono la copertura dell’assicurato anche da errori o omissioni da parte di suoi collaboratori.

Le responsabilità di un professionista sono di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare. Una polizza copre la responsabilità civile in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute (imperizia). La copertura, in genere, vale anche se tali azioni sono rese con colpa grave. Non possono essere mai risarcite le conseguenze di un atto o di una omissione dolosa (vi è dolo quando c’è coscienza e volontà di commettere l’illecito).

La polizza può tutelare anche la responsabilità amministrativa, nel caso di incarichi pubblici dove è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti. Le responsabilità penali e disciplinari ovviamente non possono essere contemplate dalla polizza. Alcune, però, prevedono la possibilità di copertura, generalmente con oneri aggiuntivi, di costi e spese legali in caso di procedimenti penali.

Gestione e manutenzione degli Impianti Termici: il nuovo Regolamento

Il 12 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di impianti termici (DPR 74/2013), che adegua alle norme europee la disciplina italiana relativa all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il decreto riguarda anche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi a cui affidare i compiti di ispezione in ambito di edilizia sia pubblica sia privata. Con questo provvedimento l’Italia completa il recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, da poco sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE.

Il regolamento agevola le procedure per gli impianti che hanno una potenza inferiore a 100 Kw (all’incirca il 90% del totale degli impianti), ad esempio sancendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, bensì biennali o quadriennali in dipendenza del tipo di alimentazione e della potenza.

I valori massimi della temperatura degli ambienti diventano 18°C (con + 2°C di tolleranza) per il riscaldamento negli edifici a destinazione industriale o artigianale, 20°C (con + 2°C di tolleranza) per il riscaldamento in tutti gli altri edifici, 26°C (con – 2°C di tolleranza) per la climatizzazione in tutti gli edifici. Per l’accensione degli impianti di riscaldamento è definito un numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, con possibilità di deroga da parte dei singoli Comuni.

Il DPR 74/2013 precisa inoltre le figure dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, i quali rispondono a tutti gli effetti qualora le norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente non vengano rispettate.

Il controllo e la manutenzione degli impianti vanno effettuate da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”. Nel caso di impianti termici di potenza superiore a 350 kWm, il responsabile deve essere certificato UNI EN ISO 9001 per il settore gestione e manutenzione degli impianti termici. Durante la verifica degli impianti va controllata anche l’efficienza energetica e specifico rapporto in merito va inviato al Catasto degli impianti termici.

Aria condizionata

Per accertare che le norme sul contenimento dei consumi energetici degli impianti termici siano rispettate, le autorità competenti effettuano ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale di potenza ternica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza ternica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

Prevenzione incendi: la nuova normativa

Il 4 aprile 2013 è entrato in vigore il DM 20 dicembre 2012, che sancisce le nuove regole tecniche relative alle misure di prevenzione incendi per gli impianti di protezione antincendio. Il decreto definisce la normativa per la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione dagli incendi installati in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Gli impianti interessati sono quelli di rivelazione, segnalazione e allarme, controllo o estinzione e evacuazione di fumo e calore installati dopo il 4 aprile 2013, oppure già esistenti in quella data ma oggetto di interventi di modifica sostanziale.

Non sono invece oggetto del decreto, e hanno una regolamentazione propria secondo rispettivi decreti ministeriali o presidenziali, gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi; gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione; gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre; i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg; i depositi di soluzioni idroalcoliche; gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; i depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.

Allarme fuoco

Tra le novità del DM 20 dicembre 2012, c’è la possibilità per il professionista antincendio (e non più solo per il gestore del servizio) di attestare l’idoneità di portata, pressione e continuità dell’alimentazione idrica da acquedotto con riferimento alle reti di idranti e alle reti sprinkler. L’impianto deve seguire la regola dell’arte ed il progettista è responsabile delle caratteristiche e dei parametri dell’impianto. Va chiarito che quando gli impianti seguono le norme UNI o EN, la progettazione può essere eseguita da un tecnico abilitato; quando invece gli impianti seguono le norme NFPA, il progetto deve essere firmato da un professionista antincendio, iscritto alle liste del ministero dell’Interno.

La nuova normativa indica infine qual è la documentazione da presentare per la valutazione dei progetti e quali sono i documenti da esibire in caso di controllo e quelli da tenere per l’esercizio.

Visualizza il testo integrale del DM 20 dicembre 2012

Gli incentivi per l’efficienza energetica

Il DM “ContoTermico” pubblicato il 28 dicembre 2012 ha dato attuazione al regime di sostegno che era stato introdotto nel 2011 dal D.Lgs. n°28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica ed alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Sono incentivabili gli interventi riguardanti l’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari), la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione), la sostituzione o la nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo). Qualora abbinate agli interventi menzionati, anche la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica possono essere oggetto di specifici incentivi.

L’incentivo consiste in un contributo alle spese sostenute, che viene erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. Tale contributo è calcolato sulla base della tipologia di intervento e dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari, è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Sono ammessi a beneficiare dell’incentivo sia le amministrazioni pubbliche che soggetti privati (intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario).

Le categorie di interventi incentivabili sono due:
A) interventi di incremento dell’efficienza energetica;
B) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi (categoria A e categoria B), mentre i soggetti privati sono ammissibili solo per la categoria B.

Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.

Informazioni per accedere agli incentivi

Al via le sanzioni per le violazioni sui gas fluorurati

Il 12 aprile 2013 entra in vigore il D.Lgs. 26 del 5 marzo 2013, recante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013. Il decreto regolamenta i provvedimenti per coloro – produttori, installatori e proprietari di impianti di refrigerazione, condizionamento, antincendio e pompe di calore – che violano le disposizioni previste dalle normative (DPR 27 gennaio 2012, n. 43) in materia di regolamento sulla gestione dei gas fluorurati. Specificatamente esse riguardano gli obblighi in materia di: contenimento delle perdite di gas fluorurati; recupero di gas fluorurati; certificazione delle imprese; trasmissione delle informazioni; etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature; divieti d’uso; immissione in commercio; iscrizione al Registro dei Gas Fluorurati.

I gas fluorurati sono gas che non esistono in natura ma sono stati sviluppati a fini industriali; contribuiscono all’1,5% delle emissioni dei paesi industrializzati (dato UE) e sono particolarmente dannosi perché possono rimanere nell’atmosfera per migliaia di anni contribuendo all’incremento dell’effetto serra. Le disposizioni normative riguardano le attività con impiego di alcuni gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, ed in particolare:

  • gli idrofluorocarburi (HFC) utilizzati a fini di raffreddamento e refrigerazione, inclusa l’aria condizionata;
  • i perfluorocarburi (PFC), emessi durante la manifattura dell’alluminio ed utilizzati nell’industria elettronica;
  • l’esafluoro di zolfo (SF6), utilizzato anch’essi nell’industria elettronica

Il Registro dei Gas Fluorurati regolamenta le professionalità (imprese e persone) connesse alla gestione dei gas fluorurati ad alto impatto ambientale. La sua gestione è affidata alle Camere di commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni di legge sono prevalentemente amministrative di natura pecuniaria e variano da 500 euro fino a 150 mila euro in relazione alla gravità della condotta (controllo dell’uso degli HFC, dei PFC e dell’esafluoruro di zolfo, tenuta del registro di impianto). I produttori che immettono in commercio prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra o violano le norme sul controllo dell’uso di esafluoruro di zolfo possono essere puniti anche con l’arresto da tre mesi a nove mesi.

Il 12 aprile 2013 è anche la data termine per l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale da parte delle persone e delle imprese che svolgono attività su apparecchiature e impianti contenenti i gas fluorurati ad effetto serra (di cui ai Regolamenti CE 303/2008 e 304/2008).

La Unioncamere fa sapere che per le iscrizioni delle imprese, anche se non è ancora conclusa la pratica inerente alle persone utilizzate e quindi manca ancora il relativo certificato (provvisorio o definitivo), onde rientrare nel termine del 12 aprile, è sufficiente che venga avviata tramite il sistema telematico la pratica di iscrizione dell’impresa entro le ore 23.59 del 12 aprile 2013. L’avvio dell’iscrizione consentirà di tracciare, grazie alla marca temporale assicurata dalla firma digitale dell’utente, la data di avvio della pratica alla quale viene associato il rilascio di un apposito numero identificativo; nel momento in cui la persona sarà in possesso del certificato provvisorio, potrà essere completata e trasmessa anche la richiesta di iscrizione relativa all’impresa. In caso di mancata iscrizione la sanzione prevista varia da 1.000 a 10 mila euro.