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Gestione e manutenzione degli Impianti Termici: il nuovo Regolamento

Il 12 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di impianti termici (DPR 74/2013), che adegua alle norme europee la disciplina italiana relativa all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il decreto riguarda anche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi a cui affidare i compiti di ispezione in ambito di edilizia sia pubblica sia privata. Con questo provvedimento l’Italia completa il recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, da poco sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE.

Il regolamento agevola le procedure per gli impianti che hanno una potenza inferiore a 100 Kw (all’incirca il 90% del totale degli impianti), ad esempio sancendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, bensì biennali o quadriennali in dipendenza del tipo di alimentazione e della potenza.

I valori massimi della temperatura degli ambienti diventano 18°C (con + 2°C di tolleranza) per il riscaldamento negli edifici a destinazione industriale o artigianale, 20°C (con + 2°C di tolleranza) per il riscaldamento in tutti gli altri edifici, 26°C (con – 2°C di tolleranza) per la climatizzazione in tutti gli edifici. Per l’accensione degli impianti di riscaldamento è definito un numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, con possibilità di deroga da parte dei singoli Comuni.

Il DPR 74/2013 precisa inoltre le figure dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, i quali rispondono a tutti gli effetti qualora le norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente non vengano rispettate.

Il controllo e la manutenzione degli impianti vanno effettuate da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”. Nel caso di impianti termici di potenza superiore a 350 kWm, il responsabile deve essere certificato UNI EN ISO 9001 per il settore gestione e manutenzione degli impianti termici. Durante la verifica degli impianti va controllata anche l’efficienza energetica e specifico rapporto in merito va inviato al Catasto degli impianti termici.

Aria condizionata

Per accertare che le norme sul contenimento dei consumi energetici degli impianti termici siano rispettate, le autorità competenti effettuano ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale di potenza ternica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza ternica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.