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Polizza RC professionale: obbligo dal 15 agosto 2013

Dal 15 agosto 2013 tutti i professionisti (eccetto i medici, per i quali il termine è prorogato al 15 agosto 2014) dovranno possedere un’assicurazione professionale. Qualsiasi professionista che esercita attività (ed è dunque iscritto ad un Ordine professionale) ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi dal suo lavoro e di comunicare al cliente il massimale e gli estremi della polizza stessa.

L’art. 1 della proposta di legge, assegnata il 9 gennaio 2008 in sede referente alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive di Montecitorio, recante “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per coloro che esercitano libere professioni” si apre con: Chiunque esercita un’attività in regime libero-professionale è soggetto all’obbligo dell’assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall’esercizio di tale attività. Il provvedimento ha lo scopo di regolamentare in modo organico la responsabilità civile dei liberi professionisti iscritti ad albi od ordini professionali.

Dopo 5 anni e mezzo (trascorso che parla da solo sulla rapidità della legislazione italiana) sembra che si sia giunti ad una conclusione dell’iter. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, dal 15 agosto 2013 i professionisti che lavorano in ambito privato, al momento di assunzione di un incarico, dovranno possedere una polizza professionale (art.3 del D.L. 138-2011  e art.9 del D.L. 1-2012). L’obbligo scatta in virtù del D.P.R. 137/2012  “Riforma delle professioni”. L’onere di stipula di una polizza serve per assicurare il risarcimento al cliente per eventuali danni provocati da un professionista, ma ha anche l’utilità di proteggere il patrimonio di quest’ultimo. Nel settore pubblico l’obbligo già esiste da tempo per professionisti esterni e per diversi incarichi.

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La legge non specifica quali dovranno essere le caratteristiche della polizza da sottoscrivere, la Riforma delle Professioni (D.P.R. 137/2012) stabilisce solo che “il professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. L’idoneità è rimessa alla scelta del professionista, e definita in sede contrattuale, con la definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc..).

Un professionista deve essere in grado di scegliere una buona soluzione in base all’attività svolta, facendo attenzione che la polizza copra tutti i possibili danni che l’esercizio della propria attività possa causare. Le polizze in genere prevedono la copertura dell’assicurato anche da errori o omissioni da parte di suoi collaboratori.

Le responsabilità di un professionista sono di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare. Una polizza copre la responsabilità civile in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute (imperizia). La copertura, in genere, vale anche se tali azioni sono rese con colpa grave. Non possono essere mai risarcite le conseguenze di un atto o di una omissione dolosa (vi è dolo quando c’è coscienza e volontà di commettere l’illecito).

La polizza può tutelare anche la responsabilità amministrativa, nel caso di incarichi pubblici dove è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti. Le responsabilità penali e disciplinari ovviamente non possono essere contemplate dalla polizza. Alcune, però, prevedono la possibilità di copertura, generalmente con oneri aggiuntivi, di costi e spese legali in caso di procedimenti penali.

Gestione e manutenzione degli Impianti Termici: il nuovo Regolamento

Il 12 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di impianti termici (DPR 74/2013), che adegua alle norme europee la disciplina italiana relativa all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il decreto riguarda anche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi a cui affidare i compiti di ispezione in ambito di edilizia sia pubblica sia privata. Con questo provvedimento l’Italia completa il recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, da poco sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE.

Il regolamento agevola le procedure per gli impianti che hanno una potenza inferiore a 100 Kw (all’incirca il 90% del totale degli impianti), ad esempio sancendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, bensì biennali o quadriennali in dipendenza del tipo di alimentazione e della potenza.

I valori massimi della temperatura degli ambienti diventano 18°C (con + 2°C di tolleranza) per il riscaldamento negli edifici a destinazione industriale o artigianale, 20°C (con + 2°C di tolleranza) per il riscaldamento in tutti gli altri edifici, 26°C (con – 2°C di tolleranza) per la climatizzazione in tutti gli edifici. Per l’accensione degli impianti di riscaldamento è definito un numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, con possibilità di deroga da parte dei singoli Comuni.

Il DPR 74/2013 precisa inoltre le figure dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, i quali rispondono a tutti gli effetti qualora le norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente non vengano rispettate.

Il controllo e la manutenzione degli impianti vanno effettuate da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”. Nel caso di impianti termici di potenza superiore a 350 kWm, il responsabile deve essere certificato UNI EN ISO 9001 per il settore gestione e manutenzione degli impianti termici. Durante la verifica degli impianti va controllata anche l’efficienza energetica e specifico rapporto in merito va inviato al Catasto degli impianti termici.

Aria condizionata

Per accertare che le norme sul contenimento dei consumi energetici degli impianti termici siano rispettate, le autorità competenti effettuano ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale di potenza ternica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza ternica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

Prevenzione incendi: la nuova normativa

Il 4 aprile 2013 è entrato in vigore il DM 20 dicembre 2012, che sancisce le nuove regole tecniche relative alle misure di prevenzione incendi per gli impianti di protezione antincendio. Il decreto definisce la normativa per la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione dagli incendi installati in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Gli impianti interessati sono quelli di rivelazione, segnalazione e allarme, controllo o estinzione e evacuazione di fumo e calore installati dopo il 4 aprile 2013, oppure già esistenti in quella data ma oggetto di interventi di modifica sostanziale.

Non sono invece oggetto del decreto, e hanno una regolamentazione propria secondo rispettivi decreti ministeriali o presidenziali, gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi; gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione; gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre; i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg; i depositi di soluzioni idroalcoliche; gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; i depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.

Allarme fuoco

Tra le novità del DM 20 dicembre 2012, c’è la possibilità per il professionista antincendio (e non più solo per il gestore del servizio) di attestare l’idoneità di portata, pressione e continuità dell’alimentazione idrica da acquedotto con riferimento alle reti di idranti e alle reti sprinkler. L’impianto deve seguire la regola dell’arte ed il progettista è responsabile delle caratteristiche e dei parametri dell’impianto. Va chiarito che quando gli impianti seguono le norme UNI o EN, la progettazione può essere eseguita da un tecnico abilitato; quando invece gli impianti seguono le norme NFPA, il progetto deve essere firmato da un professionista antincendio, iscritto alle liste del ministero dell’Interno.

La nuova normativa indica infine qual è la documentazione da presentare per la valutazione dei progetti e quali sono i documenti da esibire in caso di controllo e quelli da tenere per l’esercizio.

Visualizza il testo integrale del DM 20 dicembre 2012