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Prevenzione incendi: la nuova normativa

Il 4 aprile 2013 è entrato in vigore il DM 20 dicembre 2012, che sancisce le nuove regole tecniche relative alle misure di prevenzione incendi per gli impianti di protezione antincendio. Il decreto definisce la normativa per la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione dagli incendi installati in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Gli impianti interessati sono quelli di rivelazione, segnalazione e allarme, controllo o estinzione e evacuazione di fumo e calore installati dopo il 4 aprile 2013, oppure già esistenti in quella data ma oggetto di interventi di modifica sostanziale.

Non sono invece oggetto del decreto, e hanno una regolamentazione propria secondo rispettivi decreti ministeriali o presidenziali, gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi; gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione; gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre; i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg; i depositi di soluzioni idroalcoliche; gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; i depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.

Allarme fuoco

Tra le novità del DM 20 dicembre 2012, c’è la possibilità per il professionista antincendio (e non più solo per il gestore del servizio) di attestare l’idoneità di portata, pressione e continuità dell’alimentazione idrica da acquedotto con riferimento alle reti di idranti e alle reti sprinkler. L’impianto deve seguire la regola dell’arte ed il progettista è responsabile delle caratteristiche e dei parametri dell’impianto. Va chiarito che quando gli impianti seguono le norme UNI o EN, la progettazione può essere eseguita da un tecnico abilitato; quando invece gli impianti seguono le norme NFPA, il progetto deve essere firmato da un professionista antincendio, iscritto alle liste del ministero dell’Interno.

La nuova normativa indica infine qual è la documentazione da presentare per la valutazione dei progetti e quali sono i documenti da esibire in caso di controllo e quelli da tenere per l’esercizio.

Visualizza il testo integrale del DM 20 dicembre 2012